I
boschi e i loro frutti
La Valle vigezzo
è ricoperta da folti boschi di conifere, faggi ,quercie,
betulle, castagni e tutti quei vegetali in grado di soprvvivere
alle rigide temperature invernali. Lo stesso campeggio è
immerso, in parte, all'interno di uno di questi grandi boschi dove
grazie al giusto mix di quota, umidità e sole, la crescita
di funghi è rigogliosa, così come quella di mirtilli
e castagne. Le zone di raccolta sono le più disparate, su
ogni versante ed a quote differenti: il raccolto è spesso
abbondante. Chiaramente non sempre tutte le zone sono fruttifere
allo stesso modo, ma l'esperto cercatore sarà in grado di
valutare il posto migliore in base alle condizioni climatiche. Non
è necessario essere "degli esperti" se non si ambisce
a grossi quantitativi... i funghi ci sono sempre!! Inoltre per nostra
fortutna, all'interno del campeggio abbiamo l'onore di ospitare
cercatori di funghi molto competenti in materia micologica tanto
da fungere come punto di riferimento per i meno esperti e per coloro
che si "affacciano" per la prima volta a questo affascinante
e salutare passatempo. Alla ricerca dei funghi si accompagnano la
raccolta dei mirtilli nella stagione estiva e delle castagne in
quella autunnale. In questa pagina vengono schematicamente indicate
le più note zone di raccolta, mentre le bellissime e scaricabili
foto ci sono state fornite dai nostri gentili ospiti del campeggio,
a supporto della loro incontrastabile capacità di "esperti
cercatori". |
Regolamento
raccolta funghi
ai sensi della legge regionale n°24 del 17.12.2007
“Tutela dei funghi epigei spontanei”
ART.1
Contenuti di legge
Al fine di attuare i contenuti della legge L.R. 24/07 che disciplina
la tutela e raccolta dei
fungi epigei spontanei nel rispetto degli ecosistemi esistenti e
dei principi fondamentali
della legge 23 agosto 1993 n°352 e del D.P.R. 14.07.95 n°376,
legge e regolamento
concernenti la disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi epigei freschi
e conservati, Le comunità montane della Provincia del Verbano
Cusio Ossola e Due Laghi
(NO) , hanno predisposto unitamente il presente regolamento di raccolta
dei funghi.
ART.2
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per
la quantità giornaliera ed
individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea
allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari
interi e completi di tutte le
parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in
luogo ad una sommaria
pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità
prevista al comma 1, in
contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È
vietato in ogni caso l'uso di
contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei
l'uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio
fungino e l'apparato
radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei
carpofori di qualsiasi
specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. Inoltre la raccolta dei funghi epigei è vietata:
a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati
o falciati e tenuti regolarmente
sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo
4;
b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso
abitativo adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale
vigente, salvo diversa disposizione
della normativa relativa all'area protetta interessata e previo
il possesso della autorizzazione di cui
all'articolo 3;
d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali
e in quelle di particolare pregio
naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o
dagli enti locali;
e) dal tramonto alla levata del sole;
f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo
841 del codice civile.
8. La Provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali
e, in particolare, delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito
il parere degli altri
enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta,
per periodi limitati, di una o più
specie di funghi epigei spontanei.
9. La Provincia, su parere della comunità montana, della
comunità collinare e dei comuni
interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare
le associazioni micologiche, su
richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare
la costituzione di aree
delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile,
da apposite tabelle poste in
loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è
consentita a fini economici in
deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni
dell'articolo 3.
ART.3
Autorizzazione alla raccolta
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa
autorizzazione avente validità
sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa
vigente nelle aree
protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di
cui all'articolo 3 della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
L'autorizzazione è personale e
revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituita
dalla ricevuta di un versamento
annuale di !.30,00*
(il comma 3° dell’art.3 della legge 24/07 prevede che
i versamenti annuali
possano essere effettuati cumulativamente per anni tre)
La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività
in forza dell'indicazione
della causale del versamento, delle generalità, del luogo
e della data di nascita, nonché
della residenza del raccoglitore. La ricevuta del versamento, accompagnata
da idoneo
documento di identità, è esibita a richiesta del personale
addetto alla vigilanza.
Art.4
Deroghe
1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e
il coltivatore del fondo, nonché i
loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta
di funghi epigei spontanei sul
fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi
di cui all'articolo 2, comma
1, e al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della
L.R. 24 del 17.12.2007.
2.Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri,
devono essere richieste
alla Provincia che le può concedere, in deroga alla legge
24/07, se non ne deriva grave
compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, ai soggetti
in possesso di
autorizzazione alla raccolta in corso di validità.
3.Le autorizzazioni a fini didattico scientifici in deroga alla
legge 24/07, sono a loro volta di
competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente
o cumulativamente per
periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.
Art.5
Vigilanza e sanzioni
1.La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, dei contenuti
delle leggi da cui
deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati
da:
a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi
in materia con esame finale;
d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale,
regionale e locale;
g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e
37 della L.R. n. 32/1982;
h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie
e le guardie volontarie delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel
Comitato tecnico faunistico venatorio
nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero
dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai
sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata
in vigore della presente legge, esercitano
la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento
di un apposito corso di
aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia
competente per territorio, secondo modalità
concordate con la Regione.
2. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi
previsti dal presente
regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla
L.R. n°24 del 17.12.07.
Art. 6
Altre disposizioni
L’autorizzazione per la raccolta dei funghi e le istanze in
deroga da richiedere alla Provincia
sono soggette all’imposta di bollo di !.14,62*,e fin dall’origine
sia dell’istanza che del
provvedimento autorizzativi ex art. 5 della L.R. 24/2007. |